Assenza per malattia

Assenze per malattia: il licenziamento può avvenire solo in due casi

Assenze per malattia, possono avvenire solo in due casi: il superamento del comporto e la riorganizzazione aziendale necessaria

La legge parla chiaro e, almeno sulla carta, sembra dettare “legge”: è uguale per tutti. Pertanto, il lavoratore che si assenta per malattia, un dipendente malato, non può essere licenziato perché si tratterebbe di licenziamento per ingiusta causa, a patto che ricorrano gli elementi necessari per non incorrere nel licenziamento.

Sono due i casi in cui è possibile, per il datore di lavoro, procedere all’attuazione della non conservazione del posto di lavoro per chi si assenta a causa di malattia: il primo è il superamento del comporto – ovvero quel periodo di tempo massimo per l’assenza del lavoratore stabilito dal contratto collettivo – mentre il secondo è legato al fatto che, in alcuni casi, la mancanza del lavoratore potrebbe generare gravi problemi all’organizzazione aziendale.

Assenza per malattiaMa quanto dura il comporto? Quali sono i limiti entro i quali un’assenza può essere giustificata e quindi non è soggetta al licenziamento da parte del datore di lavoro? Per rispondere a questa domanda è necessario fare riferimento a quanto sostenuto nei contratti collettivi; in linea di massima, il periodo del comporto è di 3 mesi per chi non ha raggiunto i 10 anni di anzianità lavorativa, e di 6 mesi per coloro che, invece, hanno raggiunto l’anzianità.

Non si può licenziare un dipendente a causa della sua malattia e dalla consequenziale assenza, ma si può procedere al licenziamento se questa assenza si protrae oltre il periodo stabilito ed anche nei casi in cui l’azienda attraversi un problema oggettivo di ristrutturazione e riorganizzazione interna.

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